C’è un dato che dovrebbe far riflettere ogni titolare di negozio in Italia. Nel 2024 le rapine agli sportelli bancari sono crollate del 36,3% rispetto all’anno precedente, fermandosi a soli 51 episodi in tutto il Paese (fonte: ABI, 2025). Le banche hanno vinto la loro guerra. Il problema è dove si è spostato il fronte.
Perché quei rapinatori non sono spariti. Hanno solo cambiato bersaglio. E il nuovo bersaglio, oggi, è la farmacia sotto casa, la tabaccheria all’angolo, il supermercato di quartiere, la gioielleria in centro. Lo Stato ha risposto con una norma durissima, l’articolo 628-bis del codice penale. In questa guida Le spiego cosa prevede, perché nasce proprio adesso e, soprattutto, cosa può fare concretamente per proteggere il Suo incasso, i Suoi dipendenti e la Sua polizza.
Cos’è l’articolo 628-bis del codice penale
L’articolo 628-bis del codice penale è la nuova fattispecie di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato, introdotta dal Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23 (il cosiddetto Decreto Sicurezza 2026), convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2026, n. 54. Punisce con la reclusione da 10 a 25 anni e una multa da 6.000 a 9.000 euro chi assalta locali che custodiscono valori, comprese le attività commerciali con cassaforte.
Fin qui la norma. Ma il cuore della questione sta in due parole: gruppo organizzato. Il legislatore non parla di un ladro solitario né della mafia. Descrive una via di mezzo pericolosa: una struttura di tre o più persone, con ruoli distribuiti e strumenti ad alto potenziale offensivo, anche solo per una singola rapina. Sono le bande che, come recita il testo, fanno uso di dispositivi esplosivi, armi o tecniche di sfondamento per neutralizzare le difese di un esercizio commerciale.
Non è un dettaglio tecnico da lasciare agli avvocati. È il ritratto preciso di chi entra in azione contro il commercio di prossimità, e capire chi ha di fronte è il primo passo per difendersi.
Il regime sanzionatorio: perché è così severo
La durezza della pena racconta l’intenzione dello Stato. Oltre alla reclusione fino a 25 anni, il reato è stato inserito tra quelli ostativi previsti dall’articolo 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario. In pratica, chi viene condannato non accede ai benefici come l’affidamento in prova, a meno che non dimostri di aver reciso ogni legame con la criminalità organizzata.
C’è di più. La norma prevede la confisca allargata ai sensi dell’articolo 240-bis, che permette allo Stato di aggredire i patrimoni sproporzionati rispetto al reddito dichiarato. Il messaggio ai criminali è chiaro: non solo il carcere, ma anche la perdita di tutto ciò che hanno accumulato.
L’attenuante per chi si dissocia
Una delle novità più discusse è l’attenuante premiale del comma 4. La pena si riduce da un terzo alla metà per il complice che si dissocia e aiuta concretamente le indagini, per catturare i correi o recuperare la refurtiva. È lo stesso meccanismo usato contro mafia e terrorismo: spingere i gruppi a sgretolarsi dall’interno. Per Lei, esercente, significa una cosa sola. Anche a norma di legge, il tempo e le prove giocano a Suo favore, e i sistemi che raccolgono quelle prove diventano decisivi.
Differenza tra articolo 628 e articolo 628-bis

La rapina aggravata “tradizionale” dell’articolo 628 resta in vigore per gli episodi che non raggiungono la soglia del gruppo organizzato. Il nuovo 628-bis interviene quando l’assalto ha carattere strutturato e paramilitare, e in quel caso assorbe il reato base: si applica solo la norma più severa. La tabella seguente riassume il confronto.
| Criterio | Articolo 628 (rapina aggravata) | Articolo 628-bis (gruppo organizzato) |
|---|---|---|
| Soggetto attivo | Uno o più autori, anche in concorso | Struttura di tre o più persone con ruoli distribuiti |
| Modalità | Violenza o minaccia comuni | Armi, esplosivi, tecniche di sfondamento |
| Pena detentiva | Reclusione secondo le aggravanti ordinarie | Reclusione da 10 a 25 anni |
| Regime penitenziario | Ordinario | Reato ostativo (articolo 4-bis O.P.) |
| Aggressione ai patrimoni | Secondo le regole generali | Confisca allargata (articolo 240-bis) |
Il punto per chi gestisce un negozio è semplice. La legge oggi riconosce che certi assalti non sono furti improvvisati, ma operazioni pianificate contro bersagli scelti. E un bersaglio scelto si difende con la prevenzione, non con l’improvvisazione.
Perché farmacie, tabaccherie e negozi sono il nuovo bersaglio
Gli esercenti sono diventati il bersaglio principale per un motivo tecnico chiamato effetto di spostamento. Man mano che le banche hanno alzato le difese fino a rendersi quasi inattaccabili, la pressione criminale è defluita verso obiettivi percepiti come più accessibili. I “bersagli morbidi”, nel gergo del settore. E i numeri lo confermano senza margini di dubbio.
Secondo il Rapporto Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria curato dall’OSSIF, l’Osservatorio Intersettoriale sulla Sicurezza Anticrimine, nel 2024 in Italia sono state commesse circa 28.000 rapine. Il dato complessivo è in calo strutturale, meno 27% rispetto alle oltre 39.000 del 2014. Ma la fotografia cambia radicalmente se si guarda al singolo settore.
Le rapine in banca, come dicevo in apertura, sono scese a 51 episodi, con un rischio ormai vicino allo zero e oltre il 52,9% dei tentativi che finiscono in un fallimento totale per i malviventi. Nel frattempo la criminalità si è concentrata sulle attività commerciali. Le connotazioni geografiche sono nette:
- Lombardia, primato nazionale per le rapine in farmacia con 105 casi nel 2024, in aumento del 10,5%.
- Milano, 78 rapine in farmacia, con un indice di 8,7 ogni 100 farmacie.
- Campania, 285 furti in farmacia, con la provincia di Napoli a quota 24 furti ogni 100 farmacie, più 36% rispetto all’anno prima.
- Gioiellerie, meno colpite per numero ma con bottini milionari, assalite proprio dalle bande strutturate che l’articolo 628-bis punisce.
Le lascio con una domanda, prima di proseguire. Sa qual è oggi l’indice di rischio della Sua zona e della Sua categoria? Perché la difesa efficace parte sempre dal conoscere il proprio profilo di esposizione, non da un preventivo casuale.
Perché la cassaforte tradizionale non basta più
La cassaforte blindata tradizionale non protegge durante una rapina, e il motivo è psicologico prima che meccanico. Il metallo difende dallo scasso notturno, non dalla minaccia in orario di apertura: sotto la pressione di un’arma, il Suo dipendente digita il codice e il mezzo più robusto si apre in pochi secondi. Serve una difesa che agisca sul tempo, non solo sull’acciaio.
Qui devo essere diretto, perché nella mia esperienza è il punto che fa la differenza tra un negozio protetto e uno vulnerabile. Un rapinatore sa di avere pochi minuti prima dell’arrivo delle pattuglie. Non perde tempo a forzare l’acciaio: punta l’arma contro chi è al banco e lo costringe ad aprire. La resistenza dell’acciaio, in quel momento, conta poco.

Come funziona la cassaforte a tempo
La cassaforte a tempo, o cassaforte temporizzata, ribalta completamente questa logica. Quando si digita il codice corretto, i catenacci non si sbloccano subito: parte un conto alla rovescia programmabile, che può andare da pochi minuti fino a diverse decine di minuti. Questo ritardo non può essere interrotto né dall’operatore né dai malviventi. Nessuno, nemmeno Lei, può accorciarlo.
Il meccanismo che ha reso le banche quasi inattaccabili è esattamente questo. Il rapinatore sa in anticipo che l’apertura richiederà un tempo incompatibile con una fuga sicura. E allora desiste. Le vetrofanie che segnalano la presenza di una cassaforte temporizzata agiscono da barriera prima ancora che qualcuno entri: comunicano a chi passa che quel colpo, lì, non conviene. Le forze dell’ordine raccomandano queste soluzioni proprio perché spostano il calcolo del criminale a Suo favore.
C’è un beneficio in più, spesso trascurato. Le casseforti intelligenti con registri digitali e serrature certificate di Classe B con tecnologia anti-rimbalzo annullano anche i furti interni. Un dipendente infedele non può più operare prelievi occulti in tempi rapidi, perché ogni apertura è tracciata e ritardata.
Se vuole capire quale livello di ritardo e quale certificazione siano adatti al Suo esercizio, questo è il tipo di valutazione che facciamo insieme, sul posto, con un sopralluogo dedicato.
Cosa chiede oggi l’assicurazione per rinnovare la polizza furto e rapina
Dopo un sinistro, le compagnie assicurative non si limitano a liquidare il danno. Aprono un’ispezione peritale per verificare che i Suoi sistemi di sicurezza corrispondano davvero a quanto dichiarato nel contratto, secondo il principio dell’aggravamento del rischio dell’articolo 1898 del codice civile. E per concedere il rinnovo, alzano l’asticella dei requisiti.
Le richieste più frequenti che vedo nei contratti oggi sono queste:
- Mezzi di custodia certificati. Un requisito ricorrente di molte compagnie è una cassaforte di peso minimo 200 kg. Se pesa meno, scatta l’obbligo di ancorarla e cementarla a pavimento o a una parete portante. I moduli con sblocco ritardato sono spesso una condizione per mantenere massimali elevati.
- Antintrusione e videosorveglianza potenziate. Allarmi volumetrici e perimetrali, ripristino immediato e certificato dell’impianto se manomesso, videosorveglianza continua. L’omissione del ripristino può invalidare la garanzia per i furti successivi.
- Forma a primo rischio assoluto. Per evitare la riduzione dell’indennizzo tramite la regola proporzionale, i contratti evoluti indennizzano fino al massimale a prescindere dal valore totale dei beni. La contropartita, dopo un sinistro, sono scoperti maggiorati, spesso dal 10 al 20%, e franchigie fisse.
Il quadro è chiaro: la tecnologia che installa oggi non protegge solo l’incasso, ma la Sua stessa assicurabilità futura. Le conviene verificare la conformità della Sua polizza prima che sia un perito a farlo dopo un colpo. Se non è sicuro dei requisiti attuali del Suo contratto, li controlli insieme al Suo agente e ci porti le specifiche tecniche richieste: sapremo dirLe se il Suo mezzo di custodia le soddisfa.

I protocolli di sicurezza che ogni esercente dovrebbe conoscere
Le associazioni di categoria non hanno lasciato gli esercenti soli. Insieme al Ministero dell’Interno hanno costruito protocolli operativi che, presi sul serio, cambiano l’esito di una rapina. Due meritano la Sua attenzione.
Il Vademecum Federfarma per la sicurezza
Federfarma ha aggiornato il proprio Vademecum sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nel quadro del Decreto Legislativo 81/2008. Chiede l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in base all’esposizione predatoria del locale e la formazione del personale, con un minimo di otto ore all’assunzione e aggiornamenti ogni cinque anni. Il cuore della formazione è un principio che salva vite: mai reazioni eroiche. Assecondare le richieste dei rapinatori tutela il bene primario, la vita delle persone. Il denaro si recupera, un dipendente no.
Il Protocollo Videoallarme Antirapina del 112
Sul fronte tecnologico, il pilastro è il Protocollo Quadro Videoallarme Antirapina, rinnovato dal Ministero dell’Interno con Confesercenti e Confcommercio, valido fino al 2027. Le telecamere conformi non registrano soltanto su una memoria locale. Sono collegate alle Centrali Operative del 112, cioè Polizia di Stato e Carabinieri.
In caso di rapina, un pulsante antipanico apre all’istante un flusso video criptato diretto ai server delle forze dell’ordine. L’operatore vede in tempo reale il numero degli aggressori, il tipo di armi, l’eventuale presenza di ostaggi. Le pattuglie arrivano sapendo cosa troveranno, con più probabilità di intercettare i responsabili e prove video decisive per i procedimenti ai sensi dell’articolo 628-bis. Accordi analoghi esistono per le gioiellerie, grazie all’intesa tra Ministero e Federpreziosi. Un impianto collegato a questo protocollo non è più solo un deterrente: è un alleato operativo nel momento peggiore.
Come finanziare l’adeguamento con le agevolazioni fiscali 2026
Nel 2026 può recuperare gran parte della spesa in sicurezza combinando quattro strumenti: il credito d’imposta Transizione 4.0, la Nuova Sabatini, i bandi camerali e il Bonus Sicurezza. Sono spesso cumulabili entro i limiti di legge, e insieme trasformano l’investimento in una spesa in buona parte recuperabile.
So bene qual è l’obiezione a questo punto: proteggere davvero un negozio costa. È vero. Ma quel costo, con gli incentivi giusti, torna indietro in buona parte. Vediamoli dal più potente al più accessibile.
Credito d’imposta Transizione 4.0. È l’agevolazione di maggiore impatto. Farmacie e imprese del commercio possono ammortizzare fino al 280% del valore di beni strumentali intelligenti e interconnessi: casse automatiche, sistemi di pagamento evoluti, dispositivi che riducono l’esposizione del contante, programmi per la sicurezza informatica. Il credito si usa in compensazione tramite F24 in tre quote annuali.
Nuova Sabatini. Gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed estesa fino al 2027, abbatte il costo del credito quando si ricorre a un finanziamento o a un leasing per impianti e tecnologie. Lo Stato copre parte degli interessi, con un contributo del 2,75% che sale al 3,575% per gli investimenti qualificati come 4.0. Per importi fino a 200.000 euro, l’erogazione avviene in un’unica soluzione.
Bandi camerali e fondi regionali. Le Camere di Commercio stanziano periodicamente Bandi Sicurezza rivolti alle micro, piccole e medie imprese. Coprono in media il 50% delle spese, con tetti che vanno da 3.000 a 5.000 euro, per videosorveglianza, antintrusione, dispositivi nebbiogeni, casseforti e vetrine antisfondamento. L’assegnazione è di solito a sportello, fino a esaurimento dei fondi, quindi la tempestività conta.
Bonus Sicurezza 2026. Per le ditte individuali, o quando l’attività è collegata all’immobile, consente di detrarre il 50% delle spese per misure antintrusione, fino a 96.000 euro per unità immobiliare, in dieci quote annuali. Serve la tracciabilità dei pagamenti e la certificazione di conformità dell’installatore.
La leva fiscale, combinata bene, trasforma un investimento in sicurezza in una spesa in gran parte recuperabile. Ma ogni situazione ha la sua combinazione ottimale, e vale la pena studiarla prima di firmare.
Un’architettura di sicurezza, non un acquisto improvvisato

Torniamo al dato da cui siamo partiti. Le banche hanno battuto le rapine non con un singolo prodotto, ma con un sistema: gestione del contante, tecnologia del ritardo, collegamento con le forze dell’ordine. La pressione criminale che l’articolo 628-bis punisce si è spostata sugli esercenti proprio perché molti negozi non hanno ancora quel sistema.
Metterlo in piedi non richiede di stravolgere il Suo lavoro. Richiede tre scelte coordinate: un mezzo di custodia con ritardo temporale certificato, una videosorveglianza collegata ai protocolli istituzionali, e un uso intelligente delle agevolazioni per sostenerne il costo. Fatte insieme, queste scelte proteggono l’incasso, la continuità dell’attività, il rapporto con l’assicurazione e, prima di ogni altra cosa, la vita di chi lavora con Lei.
Se vuole capire da dove iniziare per la Sua attività, richieda una consulenza dedicata a CLN Safety. Valutiamo insieme il Suo profilo di rischio e la soluzione di custodia più adatta, senza che Lei debba rivelare nulla dei Suoi valori o delle Sue abitudini. La sicurezza seria comincia da un sopralluogo fatto bene, non da un preventivo lanciato a caso.
Faq – Domande frequenti
Cos’è l’articolo 628-bis del codice penale?
È la nuova fattispecie di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato, introdotta dal Decreto Sicurezza 2026 e convertita in legge il 24 aprile 2026 (Legge n. 54). Punisce con la reclusione da 10 a 25 anni gli assalti condotti da tre o più persone con ruoli distribuiti e armi contro locali che custodiscono valori, incluse le attività commerciali.
Qual è la differenza tra articolo 628 e articolo 628-bis?
L’articolo 628 riguarda la rapina aggravata comune, con uno o più autori. L’articolo 628-bis si applica quando l’assalto è opera di un gruppo organizzato di almeno tre persone, con armi e tecniche di sfondamento. In questo caso la pena sale fino a 25 anni e il reato diventa ostativo ai benefici penitenziari.
Perché le rapine si sono spostate dalle banche ai negozi?
Per l’effetto di spostamento. Le banche hanno alzato le difese fino a ridurre le rapine a 51 episodi nel 2024, secondo ABI, così la pressione criminale si è riversata sui bersagli percepiti come più accessibili. Farmacie, tabaccherie, supermercati e gioiellerie sono oggi il fronte principale, come mostrano i dati OSSIF.
Come funziona una cassaforte a tempo e perché è più sicura?
Digitato il codice, i catenacci non si aprono subito ma dopo un ritardo programmabile che nessuno può interrompere. Il rapinatore sa che l’attesa è incompatibile con una fuga sicura e desiste. È il sistema che ha reso le banche quasi inattaccabili, oggi disponibile anche per il commercio.
Ci sono agevolazioni fiscali per installare sistemi di sicurezza nel 2026?
Sì. Il credito d’imposta Transizione 4.0 può ammortizzare fino al 280% di beni intelligenti, la Nuova Sabatini abbatte il costo del credito, i bandi camerali coprono in media il 50% delle spese e il Bonus Sicurezza 2026 detrae il 50% fino a 96.000 euro. Le misure sono spesso cumulabili entro i limiti di legge.
